Studio Carinella

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I consulenti del lavoro sono professionisti dell’area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. L’attività del consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato. Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il ruolo dei Consulenti del Lavoro si è andato sempre più affermando (dati presenti nella ricerca "Il valore economico e sociale delle professioni intellettuali"), per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa.

I Consulenti del lavoro in Italia sono 28.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.000.000 di aziende con 8 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100 milioni di euro l’anno, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro. Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco, dopo notai e commercialisti. L’intervento professionale del Consulente del lavoro si colloca generalmente nell’area della consulenza alla piccola-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l’evoluzione del sistema produttivo che ormai è costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituisce il vero fattore strategico di sviluppo. Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il Consulente del lavoro assume nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Non ci sono competenze esclusive del Consulente del Lavoro poiché in base alla legge del 1979 anche i Ragionieri, Dottori Commercialisti, Avvocati sono competenti all'esercizio dell'attività di tenuta e conservazione dei libri obbligatori in materia di lavoro. Tutti questi professionisti, compresi i Consulente del Lavoro, devono comunque sempre comunicare previamente alla Direzione Privinciale del Lavoro, competente per provincia, di occuparsi della tenuta e dell'elaborazione del Libro Unico del Lavoro. L'unica differenza è che i professionisti non Consulenti del Lavoro per prendere sotto di sé un/a giovane praticante Consulente del Lavoro devono, a differenza del Consulente del Lavoro, aver fatto tale comunicazione almeno tre anni prima di prendere il praticante nel proprio studio.


Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto di “cerniera” tra le istanze dei privati e le esigenze della Pubblica Amministrazione. Oggi alla categoia, infatti, non è più chiesto di rappresentare seccamente la propria “parte”, tradizionalmente identificabile nelle “aziende/clienti”, ma di recitare un ruolo attivo per la creazione di un percorso virtuoso tra gli obblighi imposti dalle norme e gli utenti. Ne risulta esaltato anche il ruolo e la professionalità del Consulente del lavoro il quale, per il tramite delle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, diventa strumento tecnico per la composizione delle controversie, rectius, prevenzione delle stesse.

Infatti in dette Commissioni di certificazione si potrà:
1) effettuare il tentativo di conciliazione della controversia, che non sarà più obbligatorio;
2) costituire camere arbitrali come sistema alternativo al contenzioso;
3) certificare la tipizzazione della giusta causa di licenziamento nei contratti individuali;
4) certificare i contratti di lavoro in genere.


 
 
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